PERIZIA INDUSTRIA 4.0 E LE NUOVE REGOLE SUL CREDITO D’IMPOSTA
Exce Srl effettua la perizia industria 4.0 ai fini del beneficio del credito di imposta e dell'iperammortamento.
La perizia industria 4.0 a seconda della necessità può essere fornita giurata presso i tribunali.
Novità: legge di bilancio per il 2020 - Industria 4.0
La nuova disciplina si applica alle imprese che effettuano acquisti di beni strumentali nuovi dal 1° al 31 dicembre 2020, oppure (e qui sta il punto): entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La perizia industria 4.0 diventa obbligatoria per beni del valore superiore a 300.000€, è consigliata una perizia industria 4.0 anche per beni di valore inferiore per tutele accessorie in caso di verifica da parte delle autorità competenti.
Quindi, il credito d'imposta si può applicare fino al giugno 2021, alle condizioni sopra indicate.
E fino a giugno 2020 si continuano ad utilizzare le vecchie regole del super e iperammortamento, analoghe a quella sopra riportata: se l'ordine è stato accettato e c'è un pagamento pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2019, l'acquisto può essere perfezionato entro il 30 giugno 2020.
COME CI SI AVVALE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il nuovo credito d'imposta è fruibile nella seguente misura:
al 6% fino a 2 milioni di euro per l'acquisto di beni strumentali nuovi, IN 5 ANNI
al 40% fino a 2,5 milioni di euro e al 20% da 2,5 a 10 milioni se i beni sono Industria 4.0 e interconnessi (allegato A legge 232/2016), IN 5 ANNI
al 15% fino a 700 mila euro per i software (allegato B della legge 232/2016), IN 3 ANNI
IL VALORE DELLA PERIZIA TECNICA
Novità importanti riguardano anche la perizia tecnica. Il comma 195 ricorda infatti che , che le “imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A (ELENCO BENI STRUMENTALI) e B (ELENCO SOFTWARE) annessi alla legge n.232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Il comma 195 contiene anche una novità importante per quanto riguarda le perizie giurate. Sinora questo adempimento era obbligatorio per investimenti al di sopra dei 500mila euro, mentre ora tale limite viene ridotto a soli 300mila euro: “Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300mila euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante”.
QUALI DOCUMENTI CONSERVARE
Il comma 195 prende in considerazione la documentazione da conservare ai fini dei successivi controlli, specificando che “i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.
Inoltre diventa molto importante la corretta indicazione sulle fatture: “A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190”.
LA FATTURA PARLANTE per gli acquisti Industria 4.0
La Legge 160/19 richiede due nuovi adempimenti:
- una comunicazione al Mise (ad oggi siamo ancora in attesa dei decreti attuativi...)
- l'indicazione nelle fatture e negli altri "documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati" della disciplina agevolativa
In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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